FAQ | Glossario
     

GLOSSARIO

ASSICURATO
In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.

ASSICURATORE
v. Impresa di assicurazione.

ASSICURAZIONE (ATTIVITA’ ASSICURATIVA)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

ESEMPIO
Se si assicurano beni contro il rischio di furto per una somma pari a 200 milioni, al momento del sinistro che ha provocato un danno di 100 milioni può risultare che il valore dei beni sia pari a 250 milioni, superiore quindi al valore assicurato.


Valore assicuratoValore assicurabileDanno subitoDanno indennizzato
200250100100
200250300200

A prescindere dalla differenza fra valore assicurabile e valore assicurato, l’assicuratore indennizza – entro il limite massimo del valore assicurato – il danno subito dall’assicurato, senza le riduzioni conseguenti alla applicazione della regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.

ESEMPIO
Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore pari a 200 milioni (valore assicurato), con indicazione nella polizza di un valore dei beni assicurati pari a 250 milioni (valore assicurabile). Al momento del sinistro, che ha provocato un danno di 100 milioni, può risultare che il valore effettivo dei beni (300 milioni) sia superiore al valore indicato in polizza (250 milioni).


Valore assicuratoValore dichiaratoValore al momento del sinistroDanno subitoDanno indennizzato
20025030010083

Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subito dall’assicurato. Trova infatti applicazione la regola proporzionale secondo cui, per la determinazione dell’indennizzo, il danno subito viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore dichiarato e valore dei beni al momento del sinistro: 100 x (250 : 300) = 83 milioni.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

ESEMPIO
Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore pari a 200 milioni (valore assicurato). Al momento del sinistro, che provoca un danno di 100 milioni, può risultare che il valore effettivo dei beni sia pari a 250 milioni (valore assicurabile).


Valore assicuratoValore assicurabileDanno subitoDanno indennizzato
20025010080

Il danno indennizzato è, in questo caso, inferiore al danno subito. Trova infatti applicazione la regola proporzionale, secondo cui, nella determinazione dell’indennizzo, il danno subito viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore dei beni al momento del sinistro: 100 x (200 : 250) = 80 milioni.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

ASSICURAZIONI SULLA VITA
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

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BANCASSICURAZIONE
Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.

BENEFICIARIO
Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.

BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE
Soggetto che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell’agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.

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CAPITALE ASSICURATO
Nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.

CAPITALIZZAZIONE
Contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.

CARENZA (PERIODO DI)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.

CARICAMENTI
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.

COASSICURAZIONE
Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l’indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.

COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

CONSUMATORE
Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

CONTRAENTE
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "IN LINEA"
Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

CONTROASSICURAZIONE
Clausola contrattuale tipica delle assicurazioni sulla vita che prevede una garanzia specifica a completamento della garanzia base del contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la clausola di controassicurazione consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’assicurato muoia durante il periodo di differimento.

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DECORRENZA DELLA GARANZIA
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

DENUNCIA DI SINISTRO
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

DIFFERIMENTO (PERIODO DI)
Il periodo di differimento rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)
Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

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FONDI PENSIONE
Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano.
Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.

FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI
Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.

FRANCHIGIA/SCOPERTO
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

ESEMPIO
Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata 200 milioni, contro il rischio di incendio, può essere stabilita, nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a 10 milioni o, in alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200 milioni, che equivale a 10 milioni). In questo caso, se il danno subito dall’assicurato è inferiore o uguale alla franchigia (10 milioni), l’assicuratore non versa alcun indennizzo. Se il danno subito dall’assicurato è superiore alla franchigia, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa.


Valore assicuratoFranchigiaDanno subitoDanno indennizzato
20010100

Nell’ipotesi invece che una persona assicuri la propria abitazione contro il rischio di incendio per un valore di 200 milioni e che sia previsto uno scoperto del 10%, se si verifica un sinistro e il danno è valutato in 50 milioni, lo scoperto sarà pari a 5 milioni (ossia il 10% di 50 milioni) e l’indennizzo versato dall’assicuratore sarà pari a 45 milioni (50 – 5 milioni).

Valore assicuratoDanno subitoScopertoDanno indennizzato
200505
(10% di 50)
45
(50 – 5)

FRANCHIGIA ASSOLUTA
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

ESEMPIO
Nel caso in cui sia assicurata contro l’incendio un’abitazione per un valore di 200 milioni e sia stabilita una franchigia assoluta pari a 10 milioni, qualora il danno subito a seguito di un sinistro sia di 50 milioni, l’assicuratore verserà un indennizzo pari a 40 milioni (ossia 50 – 10).


Valore assicuratoFranchigiaDanno subitoDanno indennizzato
200105040

FRANCHIGIA RELATIVA
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

ESEMPIO
Assicurazione contro l’incendio di un’abitazione per un valore di 200 milioni; franchigia relativa pari a 20 milioni. Se il danno subito non supera la franchigia (ad esempio è pari a 15 milioni), l’assicuratore non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è superiore alla franchigia (ad esempio, 50 milioni), l’assicuratore indennizzerà tutto il danno subito dall’assicurato, senza detrarre l’importo della franchigia.


Valore assicuratoFranchigia RelativaDanno subitoDanno indennizzato
20020150
200205050


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GESTIONE SEPARATA
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall’assicuratore.

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IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata.
Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

INABILITA’ TEMPORANEA
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

INDENNIZZO
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

INVALIDITA’ PERMANENTE
Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente conseguire una perdita di reddito) nonché dell’integrità psicofisica, a prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico).

ISVAP
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

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LIQUIDATORE
Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

LOSS RATIO (RAPPORTO SINISTRI A PREMI)
Indicatore primario di economicità della gestione tecnica di un’impresa di assicurazione. Consiste nel rapporto fra i sinistri di un esercizio ed i premi di competenza del medesimo esercizio.

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MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

MASSIMALE
Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

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NOTA INFORMATIVA
Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

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OPZIONE
Nelle varie tipologie tradizionali di assicurazione vita la prestazione dell'assicuratore viene indicata come capitale o come rendita; tra queste due formule esiste una certa intercambiabilità ottenibile inserendo in polizza apposite pattuizioni denominate "opzioni". Per esempio, un capitale può essere convertito in rendita e precisamente, con l'opzione rendita, il capitale assicurato per il caso di vita viene convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell'assicurato.

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PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

POLIZZA CASO MORTE
Contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

POLIZZA CASO VITA
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l’assicuratore si impegna al pagamento di uncapitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

POLIZZA COLLETTIVA
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un’azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

POLIZZA INDEX-LINKED
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento di un particolare indice, in genere espressivo dell’evoluzione dei mercati azionari. Solitamente, il contraente versa un premio unico in cambio di un capitale pari al premio versato rivalutato in base all’incremento registrato dall’indice di riferimento nel periodo di durata del contratto. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore al premio versato dal contraente.

POLIZZA INDICIZZATA
Contratto di assicurazione per il quale l’ammontare della prestazione dell’assicuratore, del premio che il contraente deve versare e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto varia secondo l’andamento di particolari indici (ad esempio, l’indice ISTAT del costo della vita).

POLIZZA MISTA
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’assicurato è in vita al termine della durata del contratto e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale se l’assicurato muore nel corso di detta durata.

POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello delle prestazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell’impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.

POLIZZA UNIT-LINKED
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento del valore delle quote di un fondo di investimento interno o esterno all’impresa di assicurazione. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore ai premi versati dal contraente.

PREMI UNICI RICORRENTI
Premi che presentano caratteristiche comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono versati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo variabile, concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri versamenti.

PREMIO
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

PREMIO DI TARIFFA
Si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le imposte si ottiene il premio lordo.

PREMIO LORDO
Si ottiene sommando il premio puro, i caricamenti e le imposte. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

PREMIO PERIODICO
Premio versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo assicurativo (in genere, annualmente). Il premio periodico può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici predeterminati.

PREMIO PURO
Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata sulla base del rischio assunto dall’assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri; nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di ipotesi demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati finanziari).

PREMIO RATEIZZATO (O FRAZIONATO)
Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in più rate da versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni mese o trimestre). Si tratta di un’agevolazione di pagamento offerta all’assicurato, a fronte della quale l’assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti di frazionamento).

PREMIO UNICO
Premio versato in un’unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto.

PROVVIGIONE
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Normalmente si distingue fra provvigioni di acquisto, destinate a remunerare l’attività di acquisizione di nuovi contratti, e provvigioni di incasso, destinate a remunerare l’attività di incasso premi e di gestione amministrativa dei contratti acquisiti.

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QUESTIONARIO ANAMNESTICO
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

QUIETANZA
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.

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RENDITA VITALIZIA
Contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita che prevede il pagamento da parte dell’assicuratore di una rendita per l’intera durata della vita dell’assicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d. termine di differimento).

RETROCESSIONE
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all’assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi inseriti in una gestione separata. Il rendimento retrocesso aumenta quindi la prestazione dell’assicuratore che verrà pagata a scadenza, in aggiunta al rendimento già riconosciuto in sede di stipulazione della polizza a titolo di tasso tecnico.

REVERSIBILITA’
Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che prevede, in caso di decesso del titolare di una rendita vitalizia in corso di erogazione, la possibilità che la rendita continui in favore di un’altra persona.

RIASSICURAZIONE
Operazione con la quale un assicuratore (il riassicurato) – dietro corrispettivo – riduce la propria esposizione economica, sia su un rischio singolo (riassicurazione facoltativa), sia su un vasto numero di rischi (riassicurazione obbligatoria o per trattato), attraverso la cessione ad altra impresa assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

RIDUZIONE
In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell’assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

RISARCIMENTO
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

RISCATTO
In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), facoltà dell’assicurato di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall’assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

RISCHI ESCLUSI
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..

RISCHIO
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RISERVA MATEMATICA
Principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l’impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall’accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente.

RISERVA PREMI
E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva premi alla fine di un esercizio determinato è rappresentata da:
la quota dei premi contabilizzati che non è di competenza dell’esercizio in parola, in quanto riferita a rischi che si protraggono nell’esercizio successivo;
l’accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.

RISERVA SINISTRI
E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva sinistri rappresenta l’ammontare che l’impresa di assicurazione stima di dover pagare in futuro per sinistri che si sono già verificati ma non sono stati ancora liquidati.

RISERVE TECNICHE
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

RIVALSA
Diritto che, nell’assicurazione obbligatoria rc auto, spetta all’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.

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SCOPERTO
V. Franchigia / Scoperto.

SINISTRO
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).

SOMMA ASSICURATA
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.

SOPRASSICURAZIONE
Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato) , dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell’assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

ESEMPIO
Se un’abitazione del valore di 200 milioni viene assicurata per un valore di 100 milioni, si ha sottoassicurazione. In caso di danno pari a 60 milioni, l’assicuratore corrisponderà l’indennizzo di 30 milioni.


Valore assicuratoValore assicurabileDanno subitoDanno indennizzato
1002006030
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TASSO MINIMO GARANTITO
Garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall’assicuratore in una polizza vita. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione della prestazione dell’assicuratore, qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti conseguito dall’assicuratore stesso.

TASSO TECNICO
Nelle assicurazioni sulla vita è il rendimento minimo che viene già riconosciuto dall’assicuratore all’atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del capitale o della rendita inizialmente assicurati.

TERMINAL BONUS
Clausola, che può essere prevista nei contratti di assicurazione sulla vita, secondo cui la prestazione prevista a scadenza è maggiorata qualora il contraente abbia versato regolarmente tutti i premi pattuiti.

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