1. Che cos'è un'assicurazione sulla vita E’ un contratto stipulato da persona fisica o giuridica (Contraente) con una Compagnia di assicurazione per garantire al beneficiario indicato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento legato alla vita (morte o sopravvivenza) di una persona (assicurato), a fronte del pagamento di un corrispettivo (premio di assicurazione). |
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2. Che cos'è la proposta E’ il documento con il quale viene formulata la richiesta formale di accensione di un contratto assicurativo, debitamente sottoscritto dal Contraente ed indirizzato alla Compagnia per la definitiva accettazione. |
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3. Che cos'è la polizza E’ il documento ufficiale del contratto di assicurazione che contiene gli estremi identificativi del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario/i, oltre naturalmente ai contenuti essenziali della garanzia assicurativa pattuita, tra cu, la durata, l’entità del premio, la tariffa da applicare, quantificando così la prestazione (capitale o rendita) assicurata. |
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4. Cosa si intende per Condizioni Generali di Polizza Rappresentano l’insieme delle norme comuni e delle regole generali che disciplinano lo svolgimento della vita di quella tipologia di contratti. |
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5. Cosa si intende per Condizioni Speciali di polizza Sono l’insieme delle norme che disciplinano in modo specifico il contratto e si riferiscono in prevalenza alle modalità, alle regole di funzionamento ed ai contenuti della garanzia assicurativa. |
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6. Le figure del contratto di assicurazione sulla vita
- Il contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, paga i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto quali, ad esempio:
- variazione del piano di versamenti
- interruzione e ripresa dei versamenti
- cessione del contratto e cambio di contraenza
- variazione della designazione beneficiaria
- costituzione della polizza in pegno
- estinzione del pegno
- L'Assicurato è la persina fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
- Il beneficiario/i èla persona indicata dal Contraente a ricevere le prestazioni assicurate, nel caso in cui si verifichi l’evento.
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7. Aspetti fiscali
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A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione varia in funzione della data di stipula del contratto medesimo. In particolare, per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, si applica il "vecchio regime fiscale" mentre quelli stipulati successivamente sono soggetti al "nuovo regime fiscale".
Per quanto concerne la Previdenza Complementare la normativa di riferimento è D. Lgs. 252/2005. Con l’aiuto della tabella sottostante, puoi identificare la deducibilità dal reddito del tuo contratto assicurativo, in relazione alla tipologia ed alla data di stipula dello stesso.
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TABELLA RIEPILOGATIVA REGIME FISCALE Detrazione fiscale/deducibilità dal reddito |
| TIPO DI CONTRATTO |
Contratti stipulati ENTRO 31/12/2000 |
Contratti stipulati DOPO 01/01/2001 |
INVESTIMENTO - Tradizionali - Unit linked - Index linked |
Si, il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max di 1291,42 € annuali. La durata del contratto non può essere inferiore a 5 anni e non possono essere consentiti prestiti nei primi 5 anni.
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No, il premio pagato non può esser detratto |
PROTEZIONE - Assicurazioni caso morte |
Si, il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max di 1291,42 € annuali |
Si, il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max di 1291,42 € annuali. Nei contratti “misti” e “di rischio morte a vita intera” la detrazione spetterà solo per la parte di premio riferibile al rischio morte. |
PREVIDENZA - Fondo Pensione Aperto |
Si, sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite assoluto di 5.164,57 € (deduzione si cumula con i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva e ai fondi pensione aperti cui si aderisce individualmente). Per ulteriori approfondimenti consulta Il regime fiscale
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8. Il premio Il premio assicurativo è il corrispettivo (prezzo) che il Contraente deve corrispondere alla Compagnia per beneficiare della prestazione prevista dal contratto. Si ottiene sommando al premio puro il caricamento ed i costi accessori oltre alle imposte (se dovute) e ad eventuali sovrappremi.
Il premio puro è il costo dell’alea assicurativa corrispondente alle caratteristiche demografiche (prospettive di sopravvivenza) ed anagrafiche (età e sesso) della persona assicurata, e determina la probabilità che la Compagnia debba dare corso alla liquidazione di un sinistro.
Il caricamento è invece il corrispettivo con cui l’impresa di assicurazione fronteggia le spese per il contratto e remunera l’attività di chi lo vende.
I costi accessori, solitamente espressi in misura fissa (se previsti) sono costi recuperati dalla Compagnia per l’emissione del contratto e delle quietanze. |
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9. Tipologie di premio Il premio unico è pagato dal Contraente in unica soluzione al momento della stipula del contratto.
Il premio periodico, viene corrisposto in via continuativa e ripetitiva secondo la periodicità prescelta dal cliente. Il versamento può essere annuale o anche infra annuale. |
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10. Gli aspetti legali del contratto Con la cessione di contratto il contraente cede la titolarità del contratto assicurativo ad un terzo che gli subentrerà integralmente in obblighi (pagamento del premio, comunicazioni alla Compagnia, ecc.) e diritti.
Pegno Con la costituzione in pegno il contraente utilizza la promessa di pagamento della prestazione come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (solitamente una Banca). Il valore economico sottostante al contratto assicurativo (solitamente valore di riscatto) rappresenta la somma che effettivamente può essere costituita in pegno in favore di terzi.
Vincolo L’operazione di vincolo di una polizza è una facoltà contrattuale in base alla quale si identifica un terzo (persona fisica o giuridica) che al verificarsi di alcune condizioni è titolare di un diritto prioritario che si antepone rispetto a quello del Beneficiario designato, e che consiste nel poter fruire, in toto o in parte, della prestazione assicurata. Tipico l’esempio delle temporanee caso morte con vincolo all’istituto di credito erogatore di un mutuo ipotecario.
Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell’art. 1923 del codice civile (diritti dei creditori e degli eredi), le somme dovute come prestazione di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. |
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11. Modifiche del contratto Revocare la proposta La revoca della proposta interrompe la formazione del contratto di assicurazione.
Il diritto di revocare la proposta è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’impresa (art.112 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella proposta. Generalmente il contraente deve chiedere la revoca della proposta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta (lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Recedere dal contratto L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto medesimo.
Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (art.111 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella proposta e nel contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa entro trenta giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (lettera n della circolare ISVAP n.249 del 19 giugno 1995).
Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).
Riscattare, ridurre o riattivare un contratto Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nell’interruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell’impresa di assicurazione.
Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, mentre per quelli a premio unico o ricorrente il riscatto può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.
I criteri per la determinazione del valore di riscatto sono indicati nelle condizioni di polizza. Il contraente può inoltre chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all’impresa la quale è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni (punto 1 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000).
È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere inferiore ai premi pagati od addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto. Per il trattamento fiscale del riscatto si rimanda alla parte relativa agli aspetti fiscali.
La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio.
La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. I termini per l’esercizio di tale facoltà sono indicati nelle condizioni contrattuali. La riattivazione avviene di norma mediante il versamento delle rate di premio non pagate maggiorate di interessi.
Chiedere un prestito su polizza Il prestito su polizza non è regolamentato nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l’impresa ed il contraente. Il prestito viene erogato per un importo non superiore al valore di riscatto. E’ importante farsi indicare per iscritto il tasso d’interesse che viene applicato al prestito e le modalità di rimborso.
Chiedere la trasformazione del contratto La trasformazione del contratto consiste nella modifica di alcuni elementi del contratto in vigore quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. L’operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l’impresa ed il contraente. L’impresa di assicurazione non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Nel contratto derivante dalla trasformazione debbono essere indicati chiaramente gli elementi essenziali del contratto trasformato. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle modifiche relative al tasso di rendimento garantito, alla durata contrattuale, alle modalità di esercizio del diritto di riscatto ed alle modalità di impiego delle somme derivanti dal contratto trasformato.
Per ulteriori informazioni si veda la Circolare ISVAP n. 421 del 14 novembre 2000.
Ricevere il capitale o la rendita assicurati Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, etc.), il beneficiario del contratto di assicurazione deve presentare tutta la documentazione richiesta dall’assicuratore per dar corso alla liquidazione. L’ elenco dei documenti deve essere indicato nelle condizioni di polizza. In assenza di tale indicazione l’impresa deve attivarsi per rendere noto al beneficiario, all’atto della richiesta di pagamento, l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto al punto 2 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000
L’impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale (rendita) assicurato. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita il termine di trenta giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima. Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d’interesse (art.1224 del codice civile).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000). |
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1. Assicurazione caso vita: Garantisce il pagamento di un capitale o la corresponsione di una rendita se l'assicurato e' in vita al termine del differimento, in caso di premorienza dell'assicurato alcune forme prevedono la restituzione dei premi netti versati e rivalutati (controassicurazione). |
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2. Assicurazione caso morte a vita intera: Garantisce il pagamento di un capitale ai beneficiari alla morte dell'assicurato. |
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| 3. Assicurazione temporanea per il caso morte: |
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4. Assicurazione mista: Riunisce le caratteristiche della tariffa per il caso vita e di quella per il caso morte. |
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5. Unit linked: Prodotto assicurativo le cui prestazioni sono espresse in quote di Fondi di investimento che possono essere obbligazionari, bilanciati, azionari. |
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6. Index Linked Le assicurazioni index-linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento alla scadenza della polizza. Il capitale a scadenza è normalmente garantito. |
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7. FIP Piano individuale di previdenza a premi periodici. |
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